Con la sentenza 8 aprile 2014 n. 80 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, a euro 103.291,38. Detto in altri termini, non è reato l’omesso versamento dell’IVA fino all’importo annuo di 103.291,38 euro per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011: nel quadro normativo in vigore prima della riforma introdotta dal D.L. 138/11, convertito con modifiche dalla legge 148/11, la soglia di 50.000,00 euro stabilita dalla legge era irragionevole, poiché inferiore rispetto alle soglie di punibilità all’epoca previste per i più gravi reati di dichiarazione omessa (77.468, 53) e di dichiarazione infedele (103.291,38). Per rimediare alla lesione del principio di uguaglianza, la Consulta ha quindi allineato la soglia del reato di omesso versamento a quella stabilita per il reato più grave (dichiarazione infedele). Corte Costituzionale sentenza n. 80/14, depositata l’8 aprile Fonte Fiscal Focus